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R.D. 27 Luglio
1934, n. 1265 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie
Capo III: DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI.
ART. 216. Le manifatture e fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per la sanità, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario per l’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 400.000. (per l’elenco delle industrie insalubri, vedi D.M. 5 settembre 1994).
Art. 217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
Nel caso di inadempienza il sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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