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La sesta cronaca
Oggi è il 2 novembre 2005.
Avevamo ardentemente sperato che, dopo la chiusura della fabbrica
(21 febbraio 2003), le operazioni di “messa in sicurezza” e di bonifica
sarebbero proseguite con la dovuta celerità.
Abbiamo quindi “sopportato” la sottoscrizione dell’intesa
tra la Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone S.p.a.),
le pubbliche amministrazioni locali (Regione Liguria –
Provincia di Genova – Comune di Arenzano – Comune di Cogoleto)
e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritta il 31/07/2003.
In quell’intesa, corredata da “cronoprogramma” degli interventi
da effettuarsi, avevamo letto la possibilità “seria” di giungere
entro termini ragionevoli alla bonifica e riqualificazione dell’area
sulla quale insiste lo stabilimento, nonché delle aree limitrofe,
abitualmente utilizzate “per la balneazione”.
Nulla di tutto questo.
Con comunicazione del 20 settembre 2005 il Ministero
dell’Ambiente
indirizza alla regione Liguria una nota nella quale si legge: ….Atteso
che a tutt’oggi non risultano essere state attuate le misure di messa
in sicurezza d’emergenza sopradescritte e non risulta pervenuta,
da parte dell’azienda, alcuna documentazione progettuale in merito
a tali interventi nei tempi fissati, si richiede alla regione di
predisporre i necessari provvedimenti, al fine dell’attivazione
dei previsti interventi sostitutivi, in danno del soggetto responsabile,
per l’attuazione delle predette misure di messa in sicurezza d’emergenza,
dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.
Con comunicazione del 7 ottobre 2005 il Presidente
della Regione Liguria riscontra la nota del Ministero dell’Ambiente e, dopo aver riassunto i contenuti dell’intesa
del 31/07/2003, comunica: …Nel corso di un incontro avuto in Regione con la
Immobiliare Val lerone S.p.a. (ex Stoppani) il 15 settembre u.s., si è convenuto
sull’opportunità che la stessa individui un partner finanziario forte cui affidare
parte del proprio pacchetto azionario in modo da assicurare le attività di bonifica
e la successiva riqualificazione dell’area garantendo, nel contempo, la prosecuzione
degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza del sito nonché il reddito
dei lavoratori.
In considerazione tuttavia dell’incertezza della situazione come sopra delineata,
è intenzione della scrivente Amministrazione attivare la progettazione e la realizzazione
degli interventi che riguardano la messa in sicurezza d’emergenza degli arenili; detti
interventi saranno realizzazti in danno del soggetto responsabile, qualora si rendesse
necessario, per inosservanza da parte della Società degli impegni dalla stessa recentemente
assunti, invalidare la citata intesa con il conseguente annullamento dei reciproci obblighi
in essa previsti. ….
(I testi integrali delle due comunicazioni sono visionabili nella sezione documenti di questo sito,
accedendo al database documentale).
Dunque, come se non fossero già trascorsi 5 (cinque) anni da quel 4 ottobre 2000
(duemila) quando la Stoppani presentò la comunicazione prevista dall’art.
9 (interventi ad iniziativa degli interessati) del decreto ministeriale n. 471/1999 sostenendo peraltro
la insussistenza di condizioni che richiedano interventi di messa in sicurezza di emergenza
e rilevando l’inapplicabilità dell’obbligo di bonifica,
…oggi si parla ancora di interventi di messa in sicurezza di emergenza…da effettuare.
Non sappiamo più che cosa pensare. La nostra lettura degli obblighi di legge,
attualmente vigenti, che incombono su chi determina inquinamento ambientale
non lascia spazio a “discrezionalità” quali quelle suevidenziate.
I tempi sono chiaramente e “perentoriamente” indicati. Che cosa impedisce, nel
caso che ci occupa, di realizzare le previsioni di legge?
Forse qualche cosa ci sfugge (o ci è sfuggito). Proseguiremo allora
l’indagine per verificare se la nostra lettura delle normative sia errata.
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